Statuto dell'Associazione (*) | |
Art.1– Associazione - E’ costitutita
l’associazione denominata “Amici di San Nicola Arcella - ONLUS”, organizzazione
non lucrativa di utilità sociale, con sede in San Nicola
Arcella, Torre Crawford via Porto. Di essa possono far parte coloro che, residenti o non residenti nel comune di San Nicola Arcella, ne condividano gli scopi e intendano contribuire alle sue attività. Art. 2 – Scopo -Scopo dell’Associazione é il miglioramento della qualità della vita e della fruibilità del territorio nel comune di San Nicola Arcella. Tipici obbiettivi che l’Associazione intende perseguire per realizzare il suo scopo sono:
Sul piano operativo, l’Associazione intende creare occasioni di confronto, approfondimento ed analisi, di fornire contributi propositivi ed intraprendere iniziative rivolte a promuovere gli obbiettivi suindicati nella comunità e presso le istituzioni, gli enti e le organizzazioni che possono contribuire alla loro realizzazione, anche mettendo a disposizione le professionalità dei propri associati, e intraprendere anche interventi diretti nell’ambito degli scopi e degli obiettivi dell’Associazione. L’Associazione si propone altresí di diffondere tra gli associati la conoscenza delle iniziative e dei progetti delle istituzioni territoriali competenti nelle materie sopraindicate. Infine, si propone di creare occasioni di interscambio con altre associazioni aventi scopi analoghi. Art. 3 – Altre attività - L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. In particolare, non rientra tra gli scopi della Associazione la tutela di interessi dei singoli soci che non presentino aspetti di carattere generale potenzialmente rilevanti per tutti i soci e rispondenti agli scopi della Associazione. Art. 4 – Soci - Sono soci dell’Associazione, oltre ai partecipanti all’atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti che ne condividono in modo espresso gli scopi e che ne facciano richiesta scritta. I soci devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. I soci si distinguono in ordinari, soci promotori e soci sostenitori. I partecipanti all’atto costitutivo sono automaticamente soci promotori. I soci ordinari possono fare domanda al Consiglio Direttivo per assurgere al rango di soci promotori, purché siano stati soci ordinari per almeno due anni. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo, tenendo conto anche del loro impegno nelle attività dell’Associazione e della capacità di contribuire al suo successo. Nel nominare nuovi soci promotori, il Consiglio Direttivo deve assicurarsi che il numero totale dei soci promotori non superi il 30% di tutti i soci. I soci sostenitori sono soci ordinari che si distinguono per un contributo economico all’Associazione superiore alla normale quota sociale. Infine, possono partecipare alle attività dell’Associazione anche persone che, pur non intendendo diventare soci, ne condividono le finalità. Queste persone sono registrate dall’Associazione come simpatizzanti. I simpatizzanti, pur potendo partecipare alle attività dell’Associazione a discrezione del Consiglio Direttivo, non hanno diritti di voto e di elettorato attivo e passivo né possono vantare alcun diritto nei confronti dell’Associazione. Sull’accoglimento delle domande di iscrizione dei soci e dei simpatizzanti decide il Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde per morosità o per espulsione. Nel primo caso la qualità di socio si perde di diritto, decorsi i termini di diffida fissati al socio moroso dal Segretario Generale. Viceversa l’espulsione viene disposta dal Consiglio Direttivo per condotta incompatibile con le previsioni statutarie e ratificata dall’Assemblea ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi. L’espulsione é comunicata all’interessato con lettera raccomandata. Entro 30 giorni da tale comunicazione, il socio puó ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. Il socio che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale. L’importo delle quote é deliberato ogni anno dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Esso dovrà essere versato entro i sessanta giorni successivi all’assemblea. Le quote non sono né trasferibili né rimborsabili. Ogni socio ha facoltà di chiedere, nei quindici giorni precedenti la data dell’Assemblea, che venga inserito nell’ordine del giorno dell’Assemblea un determinato argomento rispondente agli scopi sociali, ovvero di chiedere che il Consiglio Direttivo prenda in esame determinate problematiche. Le richieste dovranno essere rivolte per iscritto al Presidente o al Segretario Generale. Art. 5 – Organi dell’Associazione- Gli organi della Associazione sono l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario Generale, ed il Comitato dei garanti. Art. 6 - Assemblea dei soci – L’Assemblea dei soci deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno dal Presidente o, in caso di inerzia, dal Segretario Generale. La convocazione deve aver aver luogo almeno 10 giorni prima mediante comunicazione scritta o suo legale equipollente , completa di OdG e della disponibilità dei corrispondenti documenti esplicativi. L’Assemblea è valida in prima convocazione se sono partecipanti o rappresentati almeno il 50% dei soci. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci. Ciascun socio ha diritto ad un voto, sempre che sia in regola con il pagamento di quote e contributi e ha facoltà di delegare ad altro socio mediante delega scritta il proprio diritto a partecipare all’Assemblea ed alle relative votazioni. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Le delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle relative a modifiche dello Statuto o allo scioglimento dell’Associazione che richiedono anche la maggioranza dei soci promotori o almeno i due terzi dei soci con diritto al voto. L’assemblea ordinaria dei soci nomina alternativamente ogni anno il Presidente dell’Associazione con il Consiglio Direttivo e il Comitato dei garanti, in modo che le rispettive nomine siano sfalsate nel tempo ed abbiano durata biennale. In occasione della nomina del Consiglio Direttivo, l’Assemblea determina il numero dei Consiglieri nella misura di quattro, sei o otto oltre il Presidente. Tutte le cariche sono rinnovabili ad eccezione di quelle del Presidente e del Segretario Generale che non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. L’Assemblea ordinaria approva il rendiconto, il bilancio di previsione e la relazione annuale, i cui testi dovranno essere posti a disposizione dei soci che ne facciano richiesta. Delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, in ordine agli argomenti posti all’ordine del giorno. La presidenza della Assemblea dei soci viene assunta dal Presidente della Associazione in carica al momento della convocazione o, in caso di impedimento o assenza di questi, dal socio anziano presente, il quale, prima dell’inizio dei lavori, nomina due scrutatori ed il segretario dell’Assemblea, a cui compete la stesura del verbale. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria per le decisioni che attengono alla modifica dello statuto, allo scioglimento dell’associazione ed alla destinazione dei fondi residuati. Alla convocazione provvede il Presidente, nelle forme di cui ai punti che precedono, di sua iniziativa o su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un quinto degli associati con diritto di voto. Art. 7 - Consiglio Direttivo– Il Consiglio Direttivo é composto da cinque, sette o nove membri, compreso il Presidente, secondo il numero stabilito dall’Assemblea all’atto della loro nomina, scelti tra i soci promotori (anche tra i soci ordinari, limitatamente ai primi tre anni di vita dell’Associazione) e dura in carica due anni. Esso nomina al suo interno il Segretario Generale ed il Tesoriere e può affidare determinate deleghe specifiche ad alcuni dei suoi membri. Ha facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione degli scopi sociali, esclusi quelli che sono di specifica competenza dell’Assemblea, del Presidente e del Segretario. Delibera gli impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dell’Associazione. Esso è convocato ad iniziativa del Presidente o del Segretario Generale e la riunione è valida con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o piú Consiglieri, Il Consiglio Direttivo coopta altri membri in sostituzione, scegliendoli tra i soci aventi diritto. Se viene meno il Presidente o la maggioranza dei membri, il Consiglio Direttivo decade. Art.8 – Presidente – Il Presidente della Associazione é eletto dall’Assemblea, dura in carica due anni, rappresenta l’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento, egli è sostituito dal Segretario Generale Art. 9- Segretario Generale– Il Segretario Generale del Consiglio Direttivo é eletto a maggioranza tra i suoi membri subito dopo la nomina degli stessi da parte della Assemblea, svolge le attività operative rispondenti agli scopi della Associazione, esegue le delibere del Consiglio Direttivo, gestisce le entrate dell’Associazione utilizzando i canali bancari, ha facoltà di aprire a tale proposito un conto corrente bancario o postale. Non ha facoltà di assumere impegni eccedenti le disponibilità dell’Associazione ed ogni eventuale impegno eccedente non obbliga in alcun modo i soci. Può delegare alcuni dei suoi poteri, anche temporaneamente, ad altri membri del Consiglio Direttivo. Provvede alla stesura provvisoria del rendiconto, del bilancio di previsione e della relazione annuale, che viene integrata con le indicazioni degli altri membri del Consiglio Direttivo e del Presidente ai fini della stesura definitiva da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea. Il Tesoriere, se nominato, custodisce le entrate della Associazione ed effettua i pagamenti secondo le indicazioni del Segretario Generale, cura la tenuta del libro dei conti e dei registri dei soci e dei simpatizzanti. Art. 10-Comitato dei garanti – Il Comitato dei Garanti é composto da tre membri nominati dall’assemblea dei soci tra persone di idonee qualifiche professionali, anche se non soci, ogni due anni ad iniziare dall’anno successivo a quello in cui vengono nominati il Presidente, il Segretario Generale ed il Consiglio Direttivo. Esso nomina al suo interno il relativo coordinatore, cui compete di portare all’attenzione della Assemblea o del Consiglio Direttivo le relative valutazioni. Esso vigila sul rispetto degli scopi dell’Associazione, sul funzionamento dei suoi organismi, richiede, in caso di violazione delle norme statutarie, la convocazione della Assemblea, potendo procedervi in caso di inerzia anche direttamente. I suoi membri hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e prendervi parola. Art.11 - Patrimonio- Il patrimonio dell’Associazione è formato da: utili o avanzi di gestione dell’anno precedente; dalle quote sociali ed eventuali contributi dei soci dai contributi di enti pubblici, persone fisiche e giuridiche da eventuali entrate per servizi resi dall’Associazione da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le deliberazioni degli organi della Associazione sono trascritte sul libro giornale della Associazione, che é affidato alla custodia del Segretario Generale, al quale ciascun socio potrà richiedere mediante richiesta scritta di avere copia dei relativi atti. Entro il termine di 15 giorni dallo svolgimento della Assemblea o della riunione del Consiglio Direttivo rispettivamente il Presidente o il Segretario Generale curano che la stesura definitiva del relativo verbale riportata sull’apposito libro. Le deliberazioni collegiali del Consiglio Direttivo potranno essere adottate anche a seguito di riunioni virtuali o consultazioni per via telefonica o informatica. In tal caso il segretario allegherà al verbale la comunicazione scritta a lui pervenuta da parte dell’interessato. Art. 13 - Norma transitoria - Nella fase iniziale gli organi della Associazione sono nominati dai partecipanti all’atto costitutivo, il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed il Comitato dei Garanti tre anni. Art. 14 - Bilancio - L’esercizio si chiude il 30 giugno di ogni anno. Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non vengono distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge vigente al momento o siano fatte a favore di altre ONLUS, che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura Art. 15 - Scioglimento -L’Associazione si estingue secondo le modalità di cui all’art. 27CC.:a) quando i patrimonio diventa insufficiente rispetto agli scopi Per altre cause di cui all’art. 27 CC. In caso di estinzione, l’Assemblea delibera in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n 662 e salvo altra disposizione imposta dalla legge. Art. 16 - Conclusioni - Pertanto l’Associazione Amici di San Nicola Arcella ai sensi del Dl 4 dicembre 1997, n. 460, si impegna a:
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