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Consulta dei turisti - cittadini non residenti
(Art.8 T.U.18 agosto 2000,n.267- Titolo III Capo I artt.27-28-29-30-31 dello Statuto Comunale)


REGOLAMENTO


Articolo 1 - Istituzione della consulta
  1. E' istituita la Consulta dei cittadini non residenti , in breve :"Consulta dei turisti " quale organo di rappresentanza e strumento di partecipazione alla vita pubblica del Comune di San Nicola Arcella dei cittadini non residenti, titolari di imprese e possessori di abitazioni per residenze turistiche ubicate nello stesso Comune. 
  2. La Consulta è eletta con voto libero e segreto dai cittadini non residenti che provengono da altri Comuni d'Italia o da altri Stati, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. 
  3. La Consulta resta in carica per la durata del mandato del Sindaco, e fino a quando non siano state indette nuove elezioni per il rinnovo delle proprie cariche sociali.. 

Articolo 2 - Funzioni. 

  1. La Consulta dei turisti - è organo consultivo del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco. 
  2. La Consulta fornisce agli Organi dell'Amministrazione Comunale, quando ne sia da questa direttamente investita, il proprio motivato parere in ordine a questioni, problematiche, quesiti di competenza dell'Ente; 
  3. Formula proposte operative intese a sollecitare il Comune all'adozione di atti, iniziative, indagini, inchieste, accertamenti; 
  4. Presenta proposte di deliberazione al Consiglio ed alla Giunta Comunale tese alla soluzione di problemi che interessano i cittadini non residenti. 
  5. Le proposte saranno istruite dagli organi competenti per essere sottoposte all'attenzione della Giunta e al Consiglio ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Comunale. assicurandosi della successiva publicizzazione. 
  6. Tutti gli organi comunali competenti sono impegnati, a norma dell'art. 4 dello statuto a coinvolgere la Consulta dei turisti in occasione delle principali questioni di scelta (art. 27 comma 2 e art 28, comma 4). 

Articolo 3 - Sede e strumenti 

  1. La Consulta ha sede presso i locali messi a disposizione dal Comune e si avvale di norma, per il suo funzionamento, del personale e della attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale. 

Articolo 4 - Composizione e funzione del Presidente.

  1. La Consulta è composta da 7 membri, compreso il Presidente. 
  2. Il Presidente rappresenta la Consulta, forma l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni, assicura il collegamento con gli organi istituzionali. 
  3. Il Presidente della Consulta, quando è invitato, può partecipare alle riunioni del Consiglio, della Giunta e delle Commissioni eventualmente istituite, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. A tale scopo gli viene inviata regolare convocazione con relativo ordine del giorno. 

Articolo 5 - Sedute

  1. Le sedute della Consulta sono pubbliche. L'ordine del giorno delle sedute è trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed inserito in rete civica. 
  2. Alle riunioni della Consulta partecipano se invitati, con diritto di parola, il Sindaco, i Consiglieri comunali e gli assessori. 

Articolo 6- Funzionamento della Consulta. 

  1. La Consulta approva nella seduta di costituzione, con voto a maggioranza dei presenti, un proprio regolamento che disciplina le modalità di convocazione della stessa, il quorum per la validità delle sedute, le eventuali articolazioni della Consulta, i criteri per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, le procedure di voto, ecc. 

Articolo 7 - Sostituzione dei membri 

  1. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un membro della Consulta, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella stessa lista. 
  2. Qualora la lista risulti esaurita, il posto resosi disponibile verrà assegnato al candidato non eletto, più votato, tra tutte le altre liste presentate, dando la precedenza in caso di parità alla lista meno rappresentata in Consiglio. 
  3. Lo stesso principio vale per la sostituzione del Presidente. 

Articolo 8 - Norme transitorie 

  1. Il Sindaco provvede ad indire le elezioni entro sei mesi dalla esecutività del presente regolamento, dandone il più ampio annuncio possibile.

Disposizioni per l'elezione della Consulta

Articolo 9 - Elettorato attivo  

  1. Alle elezioni della Consulta possono partecipare tutti i cittadini non residenti, possessori di abitazioni per residenze turistiche ubicate nel Comune di San Nicola Arcella, che alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
    • iscrizione nei ruoli comunali per il pagamento dei tributi previsti dalle disposizioni vigenti. 
    • aver compiuto diciotto anni d'età. 
    • aver fatto richiesta di essere inseriti nelle apposite liste elettorali almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni. 

Articolo 10 - Elettorato passivo 

  1. Sono eleggibili alla carica di membro della Consulta e di Presidente tutti i cittadini non residenti:
    1. che sono in possesso dei requisiti di cui all'art.9,
    2. che non hanno riportato condanne penali risultanti da sentenza passata in giudicato; 
  2. La carica di membro della Consulta è incompatibile con la carica di consigliere comunale, di assessore e Sindaco del Comune di San Nicola Arcella. 

Articolo 11 - Indizione delle elezioni 

  1. Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto; contestualmente individua i componenti della commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale. 
  2. Nello stesso atto determina: -la data delle consultazioni; -i seggi elettorali; -l'orario di apertura e chiusura del seggio. 
  3. Dell'imminenza delle elezioni è data notizia con ogni mezzo idoneo ed in tempo utile. 

Articolo 12 - Liste elettorali dei candidati 

  1. L'elezione dei membri della Consulta avviene sulla base di liste elettorali programmatiche. 
  2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere, almeno venti e non più di cinquanta firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista 
  3. Le liste devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni. 
  4. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 3 e non superiore a 12. 
  5. Le liste devono necessariamente indicare: - la denominazione della lista; - cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista. 
  6. Alle liste presentate è assegnato un numero corrispondente all'ordine di presentazione. 
  7. Ciascun candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della candidatura, con dichiarazione sostitutiva relativa ai punti a) e b) comma 1 dell'art.10. 

Articolo 13 - Commissione elettorale 

  1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri o loro delegati: o dal Sindaco, che presiede, o dal Segretario Comunale, o dal Dirigente dei Servizi Demografici, o da un Consigliere Comunale eletto dalla maggioranza e da uno eletto dalla minoranza. 
  2. La Commissione Elettorale: o decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto; o verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature; o procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive; o risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale; o raccoglie i dati provenienti dai seggi; o proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio. 
  3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti. 
  4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti. 
  5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene. 

Articolo 14 - Seggio elettorale  

  1. Il seggio elettorale si compone da un Presidente e da almeno due membri. 
  2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 2 componenti. 
  3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata. 
  4. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.

  Articolo 15 - Operazioni di voto 

  1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri della Consulta si svolgono di norma nell'arco di un 1solo giorno. 
  2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di riconoscimento. 
  3. Essi possono esprimere il voto di lista barrandone la denominazione ed un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nominativo del candidato. 
  4. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista. 
  5. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore. 
  6. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi. 
  7. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi. 
  8. La ripartizione dei seggi avverrà col sistema proporzionale, seguendo il metodo...... 

Articolo 16 - Proclamazione degli eletti 

  1. La Commissione Elettorale effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti. 
  2. Sono eletti membri della Consulta i candidati che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista fino alla concorrenza dei seggi spettanti. In caso di parità di voti di preferenza il seggio spetta a chi precede nel progressivo di lista. 
  3. Sarà eletto Presidente della Consulta il candidato che, all'interno della lista che ha riportato più voti, avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. 

Articolo 17 - Norma finale 

  1. L'Ufficio Elettorale predispone le schede elettorali, la modulistica e apposite istruzioni da distribuire ai presidenti dei seggi, contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti nel procedimento elettorale. 
  2. La disciplina di dettaglio per l'effettuazione dell'elezione della Consulta è stabilita con ordinanza del Sindaco da emanarsi almeno entro 30 giorni prima della data delle consultazioni, in attuazione delle prescrizioni del presente regolamento e in osservanza dei principi della legislazione vigente.
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