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"Consulta per le politiche femminili"
REGOLAMENTO INTERNO
ART.1 Istituzione
  1. E’ istituita, presso il Comune di San Nicola Arcella la Consulta per le politiche femminili (forum delle donne) ai sensi della delibera del Consiglio Comunale numero 03 del 17/04/2007.
  2. Essa è un organismo apartitico permanente che si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dagli artt. 3, 37 c.1 e 51 c.1 della Costituzione, anche mediante l’attuazione di “azioni positive” ai sensi delle leggi 22.6.90, n.164 e del 10.4.91, n.125 e dall’art.8 T.U.18 agosto 2000,n.267 e dal Titolo III Capo I artt.27-28-29-30-31 dello Statuto Comunale.
ART. 2 Attribuzioni
La Consulta per le politiche femminili ha le seguenti attribuzioni:
  • fornire pareri di propria iniziativa o su richiesta dei Consiglio Comunale o della Giunta, in ordine alle problernatiche attinenti al proprio settore di competenza;
  • formulare proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la collettività;
  • organizzare eventi;
  • sollecitare risposte;
  • suggerire l'eventuale sospensione di un procedimento amministrativo;
  • richiedere notizie e informazioni al Sindaco su questioni generali riguardanti la collettività;

ART.3 Finalità
  1. Realizzare il principio di uguaglianza sostanziale tra uomo/donna mediante l’attuazione di “azioni positive” per le donne, per rimuovere gli ostacoli e le discriminazioni che impediscono la realizzazione di Pari Opportunità e la valorizzazione di genere.
  2. Promozione di progetti per rimuovere, in modo particolare nell’ambito dell’organizzazione del lavoro e della formazione professionale, gli ostacoli e tutti quegli atti e/o comportamenti che di fatto impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.
  3. Valorizzare la differenza di genere, le risorse di intelligenze, le competenze, i saperi femminili, la partecipazione alla vita politica, sociale, culturale e professionale della donna nel segno di una cultura delle pari opportunità.
  4. Impegnare le donne nella definizione delle politiche di sviluppo del territorio nella loro veste di madri, educatrici di vita di futuri cittadini.

ART.4 Compiti
La Consulta svolge la propria attività elaborando e formulando proposte in ordine a:
a) promozione e svolgimento di indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nel territorio comunale;
b) diffusione dei risultati delle indagini e ricerche di cui al punto precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l’organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni;
c) realizzare iniziative per promuovere, qualificare, riqualificare il lavoro femminile in relazione alle nuove esigenze del mercato del lavoro e dello sviluppo produttivo locale;
d) incentivare la cultura delle Pari opportunità negli ambienti istituzionali anche con azioni positive; e) esprimere pareri obbligatori sui provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale evidenziandone la eventuale rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile e sulle opportunità offerte alla crescita civile dei propri figli;
f) messa in atto di strumenti di ri-aggregazione sociale a livello territoriale dei minori (asili nido, scuola, eventi culturali, biblioteca, spazi gioco … ecc.ecc.), al fine di salvaguardarne lo sviluppo socio-culturale.
g) fornire indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione del Comune;
h) ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all’articolo precedente.


ART.5 Composizione e nomina
La Consulta dei cittadini è composta, oltre che dal Sindaco o da suo delegato, che la presiede:
  1. da cittadini che, svolgendo attività nel campo di interesse specifico della consulta,intendano prestare la propria collaborazione volontaria;
  2. da rappresentanti delle associazioni costituite nell'ambito del territorio comunale e riconosciute per la loro specifica attività;
  3. da rappresentanti delle varie formazioni sociali, siano esse organizzazioni sindacali, imprenditoriali, di categoria o cooperative che operano nel settore di interesse della consulta.

ART. 6 Sede
La Consulta per le politiche femminili svolge la propria attività presso la sede dell’Ente.
ART.7 Nomina delle Assemblea.
  1. AI fine di garantire un proficuo lavoro, l’Assemblea è composta da non meno di 10 e da non più di 20 membri, oltre il Sindaco o suo delegato.
  2. I membri delle Assemblea sono nominati dal Sindaco fra i cittadini che hanno i requisiti previsti dall'art.5.
  3. Oltre ai componenti di cui al comma 1 del presente articolo, delle Assemblea istituite fanno parte 2 Consiglieri Comunali, uno eletto dalla maggioranza e l'altro dalla minoranza.

ART. 8 Organi della Consulta.
L'organo fondamentale è l'Assemblea degli aderenti che ha funzione deliberante ed elegge nel suo seno, nella prima adunanza, un Segretario designato dal Presidente. In caso di assenza del segretario, di volta in volta, può essere nominato un suo sostituto.E’nominato, altresì, un tesoriere, a cui è attribuita la funzione di curare i rapporti economici e finanziari con le istituzioni. Per il buon funzionamento della consulta l’Assemblea può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo.


ART. 9 Convocazione delle Assemblea.
La Consulta resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento della nuova Consulta; Il Presidente della Consulta ne dispone la convocazione, fissandone l'ordine del giorno e presiedendone i lavori. E per questo:
  1. Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine dei giorno, devono essere inviati di norma quattr giorni prima di quello stabilito per la riunione.
  2. Il Presidente convoca la consulta su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero un terzo dei Consiglieri Comunali in carica.
  3. Le sedute sono valide in prima convocazione qualora vi sia la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione le sedute sono valide, qualunque sia il numero dei presenti.
  4. Su decisione dell'Assemblea le sedute possono essere aperte al pubblico.

La componente che si assenta per tre volte in modo continuativo ed ingiustificato, decade dalla carica. In caso di decadenza o dimissione di una delle componenti della Consulta si provvederà a richiedere una nuova designazione nel rispetto degli ambiti su elencati. Il Presidente pro tempore promuoverà la procedura per il rinnovo entro 90 giorni dal suo insediamento.


ART. 10 Presidenza dell’Assemblea
  1. Il Presidente:
    a) presiede le riunioni della Consulta;
    b) fissa nell’Ordine del Giorno le proposte da sottoporre all’esame della Consulta;
    c) rappresenta la Consulta in ogni ambito ed intrattiene i rapporti con la società civile, con le Amministrazioni comunali e con i rappresentati delle pari commissioni provinciale e regionale;
  2. Il Presidente promuove l’attuazione delle iniziative approvate dalla Consulta garantendo uno stretto raccordo con gli assessorati di volta in volta competenti per le azioni da intraprendere; propone alla Giunta l’adozione dei provvedimenti di spesa relativi alle attività della Consulta, nei limiti della disponibilità di bilancio; coordina l’attività dei Gruppi di Lavoro.

ART. 11 - Deliberazioni delle Assemblea
  1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
  2. Il verbale delle deliberazioni è firmato dal Presidente e dal segretario.

ART. 12 Funzionamento della Consulta
  1. L’assemblea è convocata con avviso scritto o attraverso e mail con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e con l'elenco degli argomenti da trattare.
  2. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede dell’ente.
  3. L’Assemblea delibera con voto limitato ad uno per ciascun membro presente; nel caso in cui il numero dei presenti è dispari, il voto del Presidente vale doppio; l’assemblea non è costituita se il numero dei membri laici è minore di due;
  4. La Consulta deve esprimere i pareri di cui alla lettera e) dell’art.4 entro 30 giorni della ricezione della documentazione o provvedimento.
  5. Dei pareri resi si deve dare atto nelle premesse delle deliberazioni consiliare o di Giunta comunale per le quali sono richiesti.
  6. Per il funzionamento della Consulta l’ente mette a disposizione il personale e le dotazioni strumentali necessarie;.
  7. Il segretario ha il compito di verbalizzare le riunioni su un apposito libro dei verbali..

ART. 13 Incarichi e responsabilità
  1. La consulta per le politiche femminili, su proposta del Presidente, nomina al suo interno tra i membri laici, a scrutinio segreto un Comitato Esecutivo;
  2. Il Comitato Esecutivo è composto da cinque donne, oltre in modo da assicurare la rappresentanza delle varie componenti del Consiglio. Esso è composto, pertanto, da tre rappresentanti membri laici della consulta e dalle elette dal Consiglio comunale.
  3. Il Comitato Esecutivo ha compiti di coordinamento e di organizzazione, dà esecuzione alle decisioni dell’assemblea, assume iniziative che per ragioni di urgenza non può sottoporre al Consiglio e ne dà comunicazione obbligatoria nel primo Consiglio utile. Il Comitato Esecutivo si riunisce, di norma, una volta al mese in via ordinaria. Esso può essere convocato, in via straordinaria, dal Presidente o di almeno 1/3 delle sue componenti.
  4. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo può articolarsi per Gruppi di Lavoro e procedere a consultazioni ed audizioni.
  5. I Gruppi di Lavoro, con funzioni consultive, sono deliberati di volta in volta dal Comitato Esecutivo, per lo studio e l’analisi di particolari temi di interesse.
  6. I Gruppi di Lavoro, che durano per un tempo prestabilito al momento della propria costituzione, sono presieduti da un membro effettivo dell’assemblea e composti da un minimo di 2 ad un massimo di 5 componenti anche esterni alla consulta.
  7. Il Comitato Esecutivo designa, di volta in volta, la rappresentanza per gli incontri ufficiali, o le relatrici su pareri e proposte ed altri atti, tenuto conto delle attitudini e delle competenze.
  8. I Membri della Comitato Esecutivo sono rieleggibili per il mandato successivo una sola volta.
ART. 14 Risorse organizzative
  1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione delle Consulte strutture e personale adeguati alle esigenze organizzativi, allo scopo di rendere effettivo il ruolo di partecipazione.
  2. Gli Uffici sono obbligati a fornire tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei compiti di competenza della consulta. A tal fine i responsabili delle strutturc,se invitati, parteciperanno ai lavori delle stesse.
ART. 15 Finanziamento
Nel bilancio di previsione dell’ente sarà istituito un apposito capitolo di spesa per le esigenze di funzionamento e di organizzazione delle attività della Consulta; a tal fine il Presidente della Consulta presenterà almeno 45 giorni prima del termine di legge per l’approvazione del Bilancio, un programma di attività, corredato da un preventivo di spesa.
San Nicola Arcella

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